Art. 5.

      1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono riattivati, presso le facoltà di medicina e chirurgia, i corsi di specializzazione in odontostomatologia ed è individuato, secondo le necessità del territorio e del Servizio sanitario nazionale, il numero di posti disponibili.